CALABRIA: ASSOMUSICA RICORRE AL TAR

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06/10/2009
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Dopo le proteste dei massimi esponenti dellŽindustria culturale calabrese e nazionale e di numerose associazioni di categoria, tra cui Assomusica ed Assoartisti, per lŽesclusione di imprese ed organizzatori professionali dalla possibilità di partecipare ad un bando dellŽAssessorato alla Cultura della Regione Calabria, arrivano i fatti. Assomusica, lŽ Associazione italiana degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, con sede in via di Villa Patrizi a Roma, allŽinterno della sede nazionale dellŽAgis, Associazione generale italiana dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante Alessandro Bellucci e la Show Net srl di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante Ruggero Pegna, ambedue rappresentate e difese dallŽ Avvocato Leonardo Lascialfari del Foro di Firenze e dallŽAvvocato Paolo Mascaro di quello di Lamezia Terme, domiciliate presso lo studio dellŽ Avvocato Leo Ciriaco di Catanzaro, ricorrono al Tribunale Amministrativo Calabrese contro lŽ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria per "lŽ annullamento previa sospensione con misura cautelare provvisoria del Decreto del Dipartimento 11 - Istruzione, alta formazione, ricerca scientifica - della Giunta Regionale Calabrese n. 10325 del 9 giugno 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria (Burc) n. 25 del 19 giugno 2009"; dellŽ Avviso Pubblico "per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dellŽattuale offerta culturale presente in Calabria, allegato al Decreto suddetto nellŽambito dellŽAsse V del POR Calabria FESR 2007-2013"; del decreto del Dirigente del Dipartimento n° 11 della Giunta Regionale della Calabria del 3 settembre 2009, prot. n° 1112, avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dellŽattuale offerta culturale in Calabria, Linea dŽintervento 5.2.3.1. POR Calabria 2007/2013 - Approvazione graduatoria"; di ogni atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale. In ben ventinove pagine, gli avvocati spiegano minuziosamente le ragioni del ricorso, partendo dal quadro normativo di riferimento, ovvero dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, consistente - si legge nellŽatto - "nello stanziamento dei cosiddetti fondi strutturali da parte dellŽ UE per uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale e di protezione ambientale e alla parità tra uomini e donne". Gli avvocati sottolineano come il Quadro Strategico Nazionale dello Stato abbia lamentato per il Meridione che "nel passato, nonostante il consistente investimento programmatico sullo sviluppo del turismo, i risultati siano stati inferiori alle attese", indicando "una limitata efficacia della politica pubblica". Inoltre evidenziano come i Regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali per il sostegno delle economie regionali, istituiscono il Comitato di Sorveglianza, quale organismo per lŽaccertamento dellŽ "efficacia e qualità dellŽattuazione del programma operativo". "Tra i compiti di questo organo - proseguono gli avvocati - vi è quello di approvare i Criteri di Selezione degli eventuali beneficiari, con riguardo a ciascuna Linea dŽ intervento, in relazione ad ogni Asse componente il piano operativo stesso. Così, come già indicato dal POR, anche il Criterio di Selezione per lŽ Asse V, e la Linea dŽIntervento 5.2.3.1, approvato dal Comitato di Sorveglianza, conferma nel novero dei beneficiari la presenza delle Imprese e dei loro Consorzi. Pertanto, per la Giunta che ha preso atto dellŽapprovazione del POR 2007/2013 con deliberazione n. 515 del 28 luglio 2008 e ha altresì preso atto dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con la deliberazione n. 95 del 23 febbraio 2009, fino a questo punto della procedura, le Imprese rientravano pacificamente fra i destinatari dei finanziamenti." LŽatto prosegue con gli specifici riferimenti agli importi stanziati. "Il 9 giugno 2009, il Dipartimento 11 emana il Decreto 10325 con il quale viene approvato lŽ Avviso Pubblico e il relativo stanziamento dei fondi previsti, con esplicito richiamo sia alla normativa comunitaria disciplinante lŽerogazione dei fondi strutturali del FESR, sia il POR Calabria approvato dalla Commissione Europea nel dicembre del 2007, sia i Criteri di Selezione relativi allŽAsse V, impegnando la somma di 8.000.000 di euro per lŽerogazione dei contributi relativi alla realizzazione di eventi culturali. Dieci giorni dopo il decreto, il giorno 19 giugno 2009, viene pubblicato lŽ Avviso Pubblico che estromette, ab origine, senza alcuna ragione e in totale incoerenza con gli atti menzionati, le Imprese e i loro Consorzi dal novero dei soggetti partecipanti." A questo punto gli avvocati si soffermano sulla legittimazione delle azioni di Assomusica, lŽassociazione delle principali aziende italiane del settore, rappresentante la quasi totalità della produzione di eventi dal vivo su tutto il territorio nazionale e della stessa Show Net, impresa calabrese che ha realizzato alcuni dei maggiori eventi degli ultimi ventŽanni, alcuni trasmessi anche in mondovisione. NellŽatto gli avvocati Lascialfari e Mascaro individuano le seguenti violazioni: "Violazione del Regolamento CE 1080/2006, articoli 3-6; Violazione del Regolamento CE 1828/2006, articolo 5; Violazione del Piano Operativo Regione (POR) Calabria 2007-2013, Asse V, Linea dŽIntervento 5.2.3.1; Violazione dei Criteri di Selezione dellŽAsse V, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza; Violazione del Decreto n. 10325 del 9 giugno 2009; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, contraddittorietà ed illogicità, sviamento di potere. Incompertenza." In conclusione sostengono che "lŽavviso pubblico che si impugna, non ammettendo le imprese alla selezione, viola tutta la normativa e gli atti su cui si fonda, che invece espressamente contemplano le imprese fra i possibili beneficiari. Non solo, ma lŽesclusione contrasta anche con gli stessi principi ispiratori dellŽiniziativa pubblica e con le sue finalità (...)" Infine, ribadiscono che "le considerazioni dirette a dimostrare lŽillegitimità dellŽAvviso Pubblico valgono a viziare il conseguente provvedimento di approvazione della graduatoria del 3 settembre 2009 che risulta pertanto illegittimo", arrivando a chiedere lŽ "Annullamento dei provvedimenti impugnati, accordando la cautelare sospensione ed in particolare la sospensione dei provvedimenti impugnati, previa adozione di decreto presidenziale provvisorio, con condanna a risarcire alle ricorrenti tutti i danni derivanti dai propri illegittimi provvedimenti e comportamenti."
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