CALABRIA: ASSOMUSICA RICORRE AL TAR

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06/10/2009
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Dopo le proteste dei massimi esponenti dell´industria culturale calabrese e nazionale e di numerose associazioni di categoria, tra cui Assomusica ed Assoartisti, per l´esclusione di imprese ed organizzatori professionali dalla possibilità di partecipare ad un bando dell´Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, arrivano i fatti. Assomusica, l´ Associazione italiana degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, con sede in via di Villa Patrizi a Roma, all´interno della sede nazionale dell´Agis, Associazione generale italiana dello Spettacolo, in persona del legale rappresentante Alessandro Bellucci e la Show Net srl di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante Ruggero Pegna, ambedue rappresentate e difese dall´ Avvocato Leonardo Lascialfari del Foro di Firenze e dall´Avvocato Paolo Mascaro di quello di Lamezia Terme, domiciliate presso lo studio dell´ Avvocato Leo Ciriaco di Catanzaro, ricorrono al Tribunale Amministrativo Calabrese contro l´ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria per "l´ annullamento previa sospensione con misura cautelare provvisoria del Decreto del Dipartimento 11 - Istruzione, alta formazione, ricerca scientifica - della Giunta Regionale Calabrese n. 10325 del 9 giugno 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria (Burc) n. 25 del 19 giugno 2009"; dell´ Avviso Pubblico "per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dell´attuale offerta culturale presente in Calabria, allegato al Decreto suddetto nell´ambito dell´Asse V del POR Calabria FESR 2007-2013"; del decreto del Dirigente del Dipartimento n° 11 della Giunta Regionale della Calabria del 3 settembre 2009, prot. n° 1112, avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento dell´attuale offerta culturale in Calabria, Linea d´intervento 5.2.3.1. POR Calabria 2007/2013 - Approvazione graduatoria"; di ogni atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale. In ben ventinove pagine, gli avvocati spiegano minuziosamente le ragioni del ricorso, partendo dal quadro normativo di riferimento, ovvero dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, consistente - si legge nell´atto - "nello stanziamento dei cosiddetti fondi strutturali da parte dell´ UE per uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale e di protezione ambientale e alla parità tra uomini e donne". Gli avvocati sottolineano come il Quadro Strategico Nazionale dello Stato abbia lamentato per il Meridione che "nel passato, nonostante il consistente investimento programmatico sullo sviluppo del turismo, i risultati siano stati inferiori alle attese", indicando "una limitata efficacia della politica pubblica". Inoltre evidenziano come i Regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali per il sostegno delle economie regionali, istituiscono il Comitato di Sorveglianza, quale organismo per l´accertamento dell´ "efficacia e qualità dell´attuazione del programma operativo". "Tra i compiti di questo organo - proseguono gli avvocati - vi è quello di approvare i Criteri di Selezione degli eventuali beneficiari, con riguardo a ciascuna Linea d´ intervento, in relazione ad ogni Asse componente il piano operativo stesso. Così, come già indicato dal POR, anche il Criterio di Selezione per l´ Asse V, e la Linea d´Intervento 5.2.3.1, approvato dal Comitato di Sorveglianza, conferma nel novero dei beneficiari la presenza delle Imprese e dei loro Consorzi. Pertanto, per la Giunta che ha preso atto dell´approvazione del POR 2007/2013 con deliberazione n. 515 del 28 luglio 2008 e ha altresì preso atto dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con la deliberazione n. 95 del 23 febbraio 2009, fino a questo punto della procedura, le Imprese rientravano pacificamente fra i destinatari dei finanziamenti." L´atto prosegue con gli specifici riferimenti agli importi stanziati. "Il 9 giugno 2009, il Dipartimento 11 emana il Decreto 10325 con il quale viene approvato l´ Avviso Pubblico e il relativo stanziamento dei fondi previsti, con esplicito richiamo sia alla normativa comunitaria disciplinante l´erogazione dei fondi strutturali del FESR, sia il POR Calabria approvato dalla Commissione Europea nel dicembre del 2007, sia i Criteri di Selezione relativi all´Asse V, impegnando la somma di 8.000.000 di euro per l´erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di eventi culturali. Dieci giorni dopo il decreto, il giorno 19 giugno 2009, viene pubblicato l´ Avviso Pubblico che estromette, ab origine, senza alcuna ragione e in totale incoerenza con gli atti menzionati, le Imprese e i loro Consorzi dal novero dei soggetti partecipanti." A questo punto gli avvocati si soffermano sulla legittimazione delle azioni di Assomusica, l´associazione delle principali aziende italiane del settore, rappresentante la quasi totalità della produzione di eventi dal vivo su tutto il territorio nazionale e della stessa Show Net, impresa calabrese che ha realizzato alcuni dei maggiori eventi degli ultimi vent´anni, alcuni trasmessi anche in mondovisione. Nell´atto gli avvocati Lascialfari e Mascaro individuano le seguenti violazioni: "Violazione del Regolamento CE 1080/2006, articoli 3-6; Violazione del Regolamento CE 1828/2006, articolo 5; Violazione del Piano Operativo Regione (POR) Calabria 2007-2013, Asse V, Linea d´Intervento 5.2.3.1; Violazione dei Criteri di Selezione dell´Asse V, così come approvati dal Comitato di Sorveglianza; Violazione del Decreto n. 10325 del 9 giugno 2009; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, contraddittorietà ed illogicità, sviamento di potere. Incompertenza." In conclusione sostengono che "l´avviso pubblico che si impugna, non ammettendo le imprese alla selezione, viola tutta la normativa e gli atti su cui si fonda, che invece espressamente contemplano le imprese fra i possibili beneficiari. Non solo, ma l´esclusione contrasta anche con gli stessi principi ispiratori dell´iniziativa pubblica e con le sue finalità (...)" Infine, ribadiscono che "le considerazioni dirette a dimostrare l´illegitimità dell´Avviso Pubblico valgono a viziare il conseguente provvedimento di approvazione della graduatoria del 3 settembre 2009 che risulta pertanto illegittimo", arrivando a chiedere l´ "Annullamento dei provvedimenti impugnati, accordando la cautelare sospensione ed in particolare la sospensione dei provvedimenti impugnati, previa adozione di decreto presidenziale provvisorio, con condanna a risarcire alle ricorrenti tutti i danni derivanti dai propri illegittimi provvedimenti e comportamenti."
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